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Nota dell’Azienda sulle politiche tariffarie

In risposta agli articoli apparsi in questi giorni sulle testate locali, l’Azienda dei Teatri dirama questa nota sulle politiche tariffarie.

 

L’Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo è un’azienda sociale finalizzata alla promozione del benessere dei cittadini e delle loro famiglie, nel rispetto, consolidamento e sviluppo dei diritti di cittadinanza. Ente strumentale del Comune, all’Azienda dei Teatri competono funzioni e compiti gestionali mentre al Comune spetta la responsabilità di definire obiettivi ed indirizzi.
La mission dell’Azienda, pertanto, consiste nella organizzazione e gestione di attività di produzione e rappresentazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, di danza, di arte varia, l’organizzazione e gestione di servizi ricreativi nel settore dello spettacolo e della cultura in genere secondo criteri di efficienza, efficacia e di qualità degli stessi. L’Azienda assolve senza fini di lucro, funzione di servizio culturale e sociale.

Sede e strumento aperto e permanente di iniziative, incontri e rapporti capaci di promuovere nel pubblico interessi culturali, sociali e civili oltre che ludici e di divertimento sono il cine-teatro Rossini, il Teatro Annibal Caro, il cine-teatro Cecchetti, la Pinacoteca, il S. Agostino e gli altri locali di spettacolo e cultura del Comune di Civitanova Marche.

L’attività viene svolta grazie alla collaborazione di più soggetti, con il coordinamento tra i centri della provincia interessati a promuovere eventi nel settore dello spettacolo. Fondamentali sono i rapporti e le collaborazioni regionali e nazionale per l’attuazione di iniziative nel settore dello spettacolo; i collegamenti con le associazioni e gruppi culturali (privati o espressione di istituzioni pubbliche, politiche e sindacali); i rapporti con il mondo della scuola, delle organizzazioni studentesche, con il mondo del lavoro, della terza età e loro istituzioni; e la realizzazione di iniziative culturali con le organizzazioni locali, istituite con delibera comunale e il patrocinio del Comune, quali ad esempio la Scuola di Recitazione e la Banda comunale.

Per perseguire l’obbligo dei conti in equilibrio e per favorire il massimo utilizzo degli spazi per la promozione di iniziative culturali e sociali, l’Azienda ha adottato una politica tariffaria che tiene conto del dm 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131. Il decreto individua teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli come categorie dei servizi pubblici a domanda individuale e, in quanto tali, prevede che le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane siano tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. La qualificazione del servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell’utenza (art. 6 comma 1 D.L. 55/1983; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Nell’esercizio di tale potere-dovere, e in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, l’Azienda dei Teatri applica:

  • agli Enti che hanno ottenuto il semplice patrocinio del Comune, alle associazioni culturali e agli enti senza scopo di lucro del Comune di Civitanova Marche, ai partiti politici, uno sconto sul canone di affitto del 25%;
  • alle scuole dell’obbligo e superiori, agli Enti morali riconosciuti a livello nazionale, uno sconto del canone di affitto del 35%;
  • al Comune di Civitanova, per i propri fini istituzionali, un fondo per l’uso dei locali; oltre tale plafond dovrà essere versata la copertura dei soli costi complessivi pari al 54,13%.

Restano a carico del richiedente, oltre ai canoni sopra stabiliti, le spese vive per l’impiego del personale aggiuntivo di vigilanza dei vari locali, secondo le disposizioni della direzione generale (hostess), del servizio antincendio in quanto obbligatorio, delle spese Siae (se dovute), del service audio-luci (se richiesto) e dell’iva in quanto dovuta.

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Published on: 25 Maggio 2018

Filled Under: News

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